Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  24/03/1994;  Decisione del  24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20318  20351  20352  20353  20354  20355  20356  20357  20358  20359  20360  20362  20363


Titolo
SENT. 124/94 N. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - COLLEGIO DEI REVISORI DI CIASCUN ISTITUTO - DESIGNAZIONE DI DUE DEI TRE MEMBRI DI ESSO DA PARTE DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La strumentalita' che lega gli istituti zooprofilattici sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome esige che la presenza dei vari componenti del collegio dei revisori si ispiri a criteri che escludano, quanto alle designazioni, la prevalenza di una delle componenti. Pertanto, l'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del Collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno e' designato dal Ministro della sanita' e uno dal Ministro del tesoro. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte