Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 O. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - PRESTAZIONI EROGABILI A PAGAMENTO DAGLI ISTITUTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE - INDIVIDUAZIONE ATTRIBUITA AL MINISTRO DELLA SANITA' D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 O. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - PRESTAZIONI EROGABILI A PAGAMENTO DAGLI ISTITUTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE - INDIVIDUAZIONE ATTRIBUITA AL MINISTRO DELLA SANITA' D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Legittimamente l'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 prevede che le prestazioni degli istituti zooprofilattici erogabili a pagamento e i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe, siano stabiliti con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, poiche' la riserva allo Stato di tale competenza, secondo le indicate modalita', e' giustificata dalla presenza di interessi nazionali infrazionabili, e anche in ragione di esigenze di uniformita' nelle prestazioni rese a pagamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Legittimamente l'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 prevede che le prestazioni degli istituti zooprofilattici erogabili a pagamento e i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe, siano stabiliti con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, poiche' la riserva allo Stato di tale competenza, secondo le indicate modalita', e' giustificata dalla presenza di interessi nazionali infrazionabili, e anche in ragione di esigenze di uniformita' nelle prestazioni rese a pagamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte