Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 P. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI - PARZIALE COPERTURA CON MEZZI TRATTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ONERI A CARICO DELLO STATO (POSTO DALLA LEGGE DELEGA) NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 P. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI - PARZIALE COPERTURA CON MEZZI TRATTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ONERI A CARICO DELLO STATO (POSTO DALLA LEGGE DELEGA) NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 - disponendo che il finanziamento degli istituti zooprofilattici e' in parte assicurato dallo Stato, attraverso mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale - non si configura come norma autorizzativa di spesa, ma si limita a prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle attivita' degli istituti, e dunque non contravviene alle previsioni della legge delega, secondo la quale il riordino degli istituti non doveva comportare oneri a carico dello Stato; tanto meno e' violata l'autonomia finanziaria regionale, la quale e' riconosciuta dall'art. 119 Cost. nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 76 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 - disponendo che il finanziamento degli istituti zooprofilattici e' in parte assicurato dallo Stato, attraverso mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale - non si configura come norma autorizzativa di spesa, ma si limita a prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle attivita' degli istituti, e dunque non contravviene alle previsioni della legge delega, secondo la quale il riordino degli istituti non doveva comportare oneri a carico dello Stato; tanto meno e' violata l'autonomia finanziaria regionale, la quale e' riconosciuta dall'art. 119 Cost. nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 76 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte