Sentenza 125/1994 (ECLI:IT:COST:1994:125)
Massima numero 20512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 125/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - REQUISITI - FATTISPECIE.
SENT. 125/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - REQUISITI - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' da respingere l'eccezione di inammissibilita' dedotta sotto il profilo del difetto di motivazione da parte del giudice 'a quo' sul punto della non manifesta infondatezza della questione, quando dall'ordinanza di rimessione e' dato individuare nei suoi esatti termini la questione e gli argomenti che la sorreggono, consentendo alla Corte di compiere il sindacato sulla norma oggetto dell'incidente di costituzionalita'. (Rigetto di eccezione di inammissibilita' dedotta dalla Regione Lombardia nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, promosso nei confronti della disposizione dell'art. 20 della legge della stessa Regione n. 7 del 1990, concernente i limiti del convenzionamento, agli effetti della corresponsione delle rette di degenza, tra UU.SS.LL. e case di cura private). red.: F.S. rev.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' da respingere l'eccezione di inammissibilita' dedotta sotto il profilo del difetto di motivazione da parte del giudice 'a quo' sul punto della non manifesta infondatezza della questione, quando dall'ordinanza di rimessione e' dato individuare nei suoi esatti termini la questione e gli argomenti che la sorreggono, consentendo alla Corte di compiere il sindacato sulla norma oggetto dell'incidente di costituzionalita'. (Rigetto di eccezione di inammissibilita' dedotta dalla Regione Lombardia nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, promosso nei confronti della disposizione dell'art. 20 della legge della stessa Regione n. 7 del 1990, concernente i limiti del convenzionamento, agli effetti della corresponsione delle rette di degenza, tra UU.SS.LL. e case di cura private). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte