Sentenza 125/1994 (ECLI:IT:COST:1994:125)
Massima numero 20513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 125/94 B. REGIONE LOMBARDIA - SANITA' PUBBLICA - CORRESPONSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA IN FAVORE DELLE CASE DI CURA CONVENZIONATE - ISTITUZIONE, IN LEGGE REGIONALE, DI UN NUOVO LIMITE DI RISPETTO DEL NUMERO DEI POSTILETTO CONVENZIONATI PER SINGOLE SPECIALITA', ANZICHE', COME PREVISTO NELLE CONVENZIONI-TIPO PREDISPOSTE CON DECRETO MINISTERIALE, PER RAGGRUPPAMENTI DI SPECIALITA', CON RIDUZIONE ALLA META' DELLE RETTE DI DEGENZA IN CASO DI SUPERAMENTO DI DETTO LIMITE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 125/94 B. REGIONE LOMBARDIA - SANITA' PUBBLICA - CORRESPONSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA IN FAVORE DELLE CASE DI CURA CONVENZIONATE - ISTITUZIONE, IN LEGGE REGIONALE, DI UN NUOVO LIMITE DI RISPETTO DEL NUMERO DEI POSTILETTO CONVENZIONATI PER SINGOLE SPECIALITA', ANZICHE', COME PREVISTO NELLE CONVENZIONI-TIPO PREDISPOSTE CON DECRETO MINISTERIALE, PER RAGGRUPPAMENTI DI SPECIALITA', CON RIDUZIONE ALLA META' DELLE RETTE DI DEGENZA IN CASO DI SUPERAMENTO DI DETTO LIMITE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Conformemente ai principi delle autonomie regionali spetta essenzialmente alle regioni, in relazione ai fabbisogni effettivi e nel rispetto degli indirizzi di rigore imposti dalle leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, di determinare i limiti del convenzionamento tra le UU.SS.LL. e le case di cura private, dovendosi riconoscere alle stesse regioni lo spazio di discrezionalita' necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. Pertanto, a fronte dello schema di convenzione-tipo delle UU.SS.LL. con le case di cura private di cui al decreto Ministro della sanita' 22 luglio 1983, nel quale si fa menzione, quale dato meramente indicativo e generico, di "raggruppamenti" di specialita' ai fini del computo dei posti letto convenzionati e quindi dei limiti per il rimborso delle rette di degenza, non e' invasiva della competenza statale nel settore la norma regionale che, nel disciplinare la corresponsione delle rette di degenza alle case di cura convenzionate, prevede il limite di rispetto del numero dei posti letto convenzionati per singole specialita', anziche' (come previsto, quale aspetto meramente organizzativo, nella convenzione-tipo) per raggruppamenti di specialita', con riduzione della meta' delle rette di degenza in caso di superamento di detto limite. Tale ultima disposizione regionale, che consente, nell'assolvimento dei compiti connessi alle responsabilita' cui le regioni sono state chiamate, il superamento delle degenze, sia pure limitando il rimborso al 50 per cento di quelle eccedenti, il numero dei posti letto convenzionati per specialita', e' oltretutto piu' favorevole per le case di cura, giacche' nella convenzione-tipo e' previsto l'impegno delle case di cura di non accettare pazienti in soprannumero rispetto al numero dei postiletto riferiti ai singoli raggruppamenti. (Non fondatezza in riferimento all'art. 117 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7). - S. nn. 356/1992, 283/1991, 263/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Conformemente ai principi delle autonomie regionali spetta essenzialmente alle regioni, in relazione ai fabbisogni effettivi e nel rispetto degli indirizzi di rigore imposti dalle leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, di determinare i limiti del convenzionamento tra le UU.SS.LL. e le case di cura private, dovendosi riconoscere alle stesse regioni lo spazio di discrezionalita' necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. Pertanto, a fronte dello schema di convenzione-tipo delle UU.SS.LL. con le case di cura private di cui al decreto Ministro della sanita' 22 luglio 1983, nel quale si fa menzione, quale dato meramente indicativo e generico, di "raggruppamenti" di specialita' ai fini del computo dei posti letto convenzionati e quindi dei limiti per il rimborso delle rette di degenza, non e' invasiva della competenza statale nel settore la norma regionale che, nel disciplinare la corresponsione delle rette di degenza alle case di cura convenzionate, prevede il limite di rispetto del numero dei posti letto convenzionati per singole specialita', anziche' (come previsto, quale aspetto meramente organizzativo, nella convenzione-tipo) per raggruppamenti di specialita', con riduzione della meta' delle rette di degenza in caso di superamento di detto limite. Tale ultima disposizione regionale, che consente, nell'assolvimento dei compiti connessi alle responsabilita' cui le regioni sono state chiamate, il superamento delle degenze, sia pure limitando il rimborso al 50 per cento di quelle eccedenti, il numero dei posti letto convenzionati per specialita', e' oltretutto piu' favorevole per le case di cura, giacche' nella convenzione-tipo e' previsto l'impegno delle case di cura di non accettare pazienti in soprannumero rispetto al numero dei postiletto riferiti ai singoli raggruppamenti. (Non fondatezza in riferimento all'art. 117 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7). - S. nn. 356/1992, 283/1991, 263/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte