Sentenza 125/1994 (ECLI:IT:COST:1994:125)
Massima numero 20514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/03/1994;  Decisione del  24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20512  20513


Titolo
SENT. 125/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDIVIDUAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - PROFILO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANCATA RIPROPOSIZIONE NEL DISPOSITIVO - PRECLUSIONE DELL'ESAME DA PARTE DELLA CORTE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non puo' essere preso in considerazione dalla Corte un profilo di censura, quando, pur formando oggetto di attenzione tale profilo nell'ordinanza di rimessione, nel dispositivo dell'ordinanza stessa l'oggetto della questione e' espressamente precisato con esclusivo riferimento ad altro parametro. (Nella specie, riguardo alla questione sollevata in via incidentale nei confronti della disposizione dell'art. 20 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 1990, concernente i limiti del convenzionamento, agli effetti della corresponsione delle rette di degenza, tra UU.SS.LL. e case di cura private, la Corte ha escluso, per i su accennati motivi, di poter prendere in considerazione il profilo della retroattivita' della legge impugnata sulle convenzioni in atto). - v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte