Sentenza 126/1994 (ECLI:IT:COST:1994:126)
Massima numero 20517
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 126/94 C. SANITA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA - ACCESSO AI MUTUI PREVISTI DALLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - AMMISSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME, IN DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 SETTEMBRE 1993, ALL'ACCESSO AI MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO IN BASE ALL'ERRATO ASSUNTO DI ESSERE STATA TOTALMENTE ESCLUSA DA TALE RIPARTIZIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO -
SENT. 126/94 C. SANITA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA - ACCESSO AI MUTUI PREVISTI DALLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - AMMISSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME, IN DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 SETTEMBRE 1993, ALL'ACCESSO AI MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO IN BASE ALL'ERRATO ASSUNTO DI ESSERE STATA TOTALMENTE ESCLUSA DA TALE RIPARTIZIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO -
Testo
In base all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', in data 23 settembre 1993, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno accesso, per quanto riguarda i mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla ripartizione dei fondi destinati al programma di edilizia sanitaria previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988). Percio' il ricorso della Provincia di Trento contro il citato decreto, nella parte in cui investe il citato art. 1 per la ritenuta totale esclusione della stessa Provincia da tale ripartizione, risulta fondato su una non corretta interpretazione del provvedimento impugnato, dovendo comunque dichiararsi che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1993, ammettere la Provincia di Trento, relativamente ai mutui suddetti, al finanziamento del programma di edilizia sanitaria in questione. - V. la precedente massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
In base all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', in data 23 settembre 1993, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno accesso, per quanto riguarda i mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla ripartizione dei fondi destinati al programma di edilizia sanitaria previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988). Percio' il ricorso della Provincia di Trento contro il citato decreto, nella parte in cui investe il citato art. 1 per la ritenuta totale esclusione della stessa Provincia da tale ripartizione, risulta fondato su una non corretta interpretazione del provvedimento impugnato, dovendo comunque dichiararsi che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1993, ammettere la Provincia di Trento, relativamente ai mutui suddetti, al finanziamento del programma di edilizia sanitaria in questione. - V. la precedente massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
Altri parametri e norme interposte