Sentenza 126/1994 (ECLI:IT:COST:1994:126)
Massima numero 20518
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  24/03/1994;  Decisione del  24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20515  20516  20517


Titolo
SENT. 126/94 D. SANITA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA - ACCESSO AI MUTUI PREVISTI DALLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 DICEMBRE 1993 - PREVISTA ESCLUSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DAI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IMPUTATI AL FONDO SANITARIO NAZIONALE IN CONTO CAPITALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON FONDATEZZA - DIPENDENZA DELLA LAMENTATA LIMITAZIONE, ANTERIORE AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, DA NORME DI LEGGE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Per quanto attiene ai mutui, tra quelli previsti per il programma di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e programmazione economica, la esclusione delle Province autonome dalla ripartizione dei fondi relativi, confermata dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro (di concerto con il Ministro della sanita') con il prevedere che a tali mutui continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 16 luglio 1993, risulta gia' stabilita, per un verso, dall'art. 4, settimo comma, della legge finanziaria per il 1993 (n. 500 del 1992), che stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994; per l'altro verso dalla non partecipazione delle province autonome [art. 20, lett. e), del decreto-legge n. 415 del 1989] al riparto di tale Fondo. Pertanto il ricorso della Provincia di Trento contro il decreto ministeriale 23 settembre 1993, nella parte in cui, per tale esclusione, investe l'art. 2 dello stesso, e' infondato, dovendosi quindi dichiarare che spetta allo Stato, con l'impugnato provvedimento, escludere la Provincia di Trento dalle procedure relative ai suddetti mutui. - V. le precedenti massime B e C. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte