Sentenza 127/1994 (ECLI:IT:COST:1994:127)
Massima numero 20519
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 127/94 TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ATTRIBUZIONE DELLO STATO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DELL'87,40 PER CENTO DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI PERSONE, RISCOSSA IN SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - MANCANZA, NELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA, DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE PER INTRODURRE DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA SICILIA DELL'INTERO GETTITO DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE REGOLANTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA ATTRAVERSO DELEGA AGLI UFFICI POSTALI.
SENT. 127/94 TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ATTRIBUZIONE DELLO STATO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DELL'87,40 PER CENTO DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUDDETTA, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI PERSONE, RISCOSSA IN SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - MANCANZA, NELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA, DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE PER INTRODURRE DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO ALLA SICILIA DELL'INTERO GETTITO DELLE NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE REGOLANTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA ATTRAVERSO DELEGA AGLI UFFICI POSTALI.
Testo
Come gia' affermato nella sentenza n. 411 del 1993, in mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992 n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992 n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Deve infatti ritenersi che il rinvio da parte del decreto-legge alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi comne rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regione, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Non potendo aver rilievo nel giudizio avanti alla Corte concernente il conflitto di attribuzione, che deve essere deciso in base alla normativa vigente al momento in cui il decreto e' stato emanato, l'art. 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - in quanto applicabile dall'1 gennaio 1994 - ne deriva che l'art. 5 dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992 che regola la riscossione dell'imposta attraverso la delega agli uffici postali, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito riscosso nel territorio della Regione Sicilia dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta da societa' in pensione, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - V. S. 411/1993, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' affermato nella sentenza n. 411 del 1993, in mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992 n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992 n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Deve infatti ritenersi che il rinvio da parte del decreto-legge alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi comne rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regione, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Non potendo aver rilievo nel giudizio avanti alla Corte concernente il conflitto di attribuzione, che deve essere deciso in base alla normativa vigente al momento in cui il decreto e' stato emanato, l'art. 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - in quanto applicabile dall'1 gennaio 1994 - ne deriva che l'art. 5 dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992 che regola la riscossione dell'imposta attraverso la delega agli uffici postali, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito riscosso nel territorio della Regione Sicilia dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta da societa' in pensione, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - V. S. 411/1993, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte