Sentenza 128/1994 (ECLI:IT:COST:1994:128)
Massima numero 20520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  24/03/1994;  Decisione del  24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20521  20522


Titolo
SENT. 128/94 A. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA SANITA' - ATTRIBUZIONE AD ESSO DI FUNZIONE DI VERIFICA COMPARATIVA DEI COSTI E DEI RISULTATI OTTENUTI DALLE REGIONI E DAL S.S.N. - ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI, CON COMPITI DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI E DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RELATIVE ATTIVITA' E SERVIZI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ne' le competenze conferite al Ministero della sanita' dall'art. 1, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 266 del 1993, in ordine alla verifica comparativa, dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni e dal S.S.N., ne' le attribuzioni riconosciute all'Agenzia per i servizi sanitari regionali dall'art. 5, primo comma, stesso d.lgs., di supporto delle attivita' regionali e di valutazione comparativa dei costi e dei servizi, configurano - anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attivita' delle regioni - una forma di controllo sulle regioni medesime diversa da quelle delineate in sede costituzionale. Le funzioni in questione sono infatti collegate all'attivita' di "coordinamento del sistema informativo sanitario" richiamato dall'art. 1, primo comma, lett. b) citato d.lgs., tra le competenze statali, e, seppure strumentali, risultano necessarie sia rispetto al fine dell'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie sia rispetto ai compiti riservati allo Stato in tema di programmazione sanitaria, di determinazione degli "standards" delle prestazioni da assicurare, nonche' di distribuzione della spesa pubblica, alla luce degli indirizzi fissati dall'art. 1, l. n. 421 del 1992. Ne', infine, sussiste sovrapposizione tra le predette funzioni di valutazione comparativa espletate dai due organismi, poiche' queste si svolgono, nel rispetto del principio di cooperazione tra Stato e regioni, su piani diversi e sono volte a perseguire maggiori conoscenze utili alle scelte politiche e amministrative da adottare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 5, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - Sul principio di cooperazione tra Stato e regioni in materia sanitaria, v. S. nn. 356/1992, 279/1992, 49/1991, 338/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art.   co. 2

Costituzione  art.   co. 3

Altri parametri e norme interposte