Sentenza 128/1994 (ECLI:IT:COST:1994:128)
Massima numero 20521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 128/94 B. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA SANITA' - ATTRIBUZIONE AD ESSO DI FUNZIONI IN MATERIA DI "SANITA' PUBBLICA, SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E IGIENE DEGLI ALIMENTI" - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/94 B. SANITA' PUBBLICA - RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA SANITA' - ATTRIBUZIONE AD ESSO DI FUNZIONI IN MATERIA DI "SANITA' PUBBLICA, SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E IGIENE DEGLI ALIMENTI" - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma terzo, lett. d), d.lgs. n. 266 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanita' funzioni in materia di "sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti", pur peccando di genericita', non incorre in un eccesso di delega rispetto all'oggetto delineato nella legge di delegazione n. 421 del 1992, la' dove, all'art. 1, primo comma, lett. h), si individua la sfera residuata al Ministero, oltre che nelle funzioni di indirizzo e coordinamento, in "tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica": nulla infatti e' stato aggiunto o modificato rispetto alla riserva enunciata in tale norma di delegazione, con riferimento alle singole leggi dello Stato che hanno, di volta in volta, attribuito al Ministero funzioni in tema di sanita' pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d), d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 1, comma terzo, lett. d), d.lgs. n. 266 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanita' funzioni in materia di "sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti", pur peccando di genericita', non incorre in un eccesso di delega rispetto all'oggetto delineato nella legge di delegazione n. 421 del 1992, la' dove, all'art. 1, primo comma, lett. h), si individua la sfera residuata al Ministero, oltre che nelle funzioni di indirizzo e coordinamento, in "tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica": nulla infatti e' stato aggiunto o modificato rispetto alla riserva enunciata in tale norma di delegazione, con riferimento alle singole leggi dello Stato che hanno, di volta in volta, attribuito al Ministero funzioni in tema di sanita' pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d), d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
co. 2
Costituzione
art.
co. 3
Altri parametri e norme interposte