Sentenza 134/1994 (ECLI:IT:COST:1994:134)
Massima numero 20524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
25/03/1994; Decisione del
25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Titolo
SENT. 134/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - PREMESSE INTERPRETATIVE NON IMPLAUSIBILI OFFERTE DAL GIUDICE 'A QUO' - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 134/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI - PREMESSE INTERPRETATIVE NON IMPLAUSIBILI OFFERTE DAL GIUDICE 'A QUO' - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Come e' stato piu' volte affermato, in sede di controllo, da parte della Corte, sulla ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, non possono disattendersi le premesse interpretative offerte in proposito dal giudice 'a quo', quando non siano palesemente arbitrarie ed implausibili. Percio', nel caso, riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438), in quanto abroga indiscriminatamente le disposizioni che nelle controversie previdenziali prevedevano la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore, senza neppure far salva, quanto meno, la posizione del lavoratore non abbiente, vanno respinte le eccezioni di inammissibiita' per difetto di rilevanza, dedotte dall'Avvocatura dello Stato - contro quanto motivatamente affermato dal giudice rimettente - in base alla ritenuta inapplicabilita' della disposizione impugnata nel processo di provenienza, 'ratione temporis', per essere gia' in corso, al momento della entrata in vigore della stessa, se non l'azione giudiziaria, il "previo procedimento amministrativo", e, 'ratione materiae', perche' inserita in un contesto normativo riguardante solo all'I.N.P.S.. - Sul principio su ribadito v., 'ex plurimis', S. nn. 436/1992, 103/1993, 323/1993, 345/1993, 416/1993. Sulla eccezione del termine "procedimento" nel citato art. 4 (ma in riferimento al terzo comma) v. anche S. n. 20/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
Come e' stato piu' volte affermato, in sede di controllo, da parte della Corte, sulla ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, non possono disattendersi le premesse interpretative offerte in proposito dal giudice 'a quo', quando non siano palesemente arbitrarie ed implausibili. Percio', nel caso, riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438), in quanto abroga indiscriminatamente le disposizioni che nelle controversie previdenziali prevedevano la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore, senza neppure far salva, quanto meno, la posizione del lavoratore non abbiente, vanno respinte le eccezioni di inammissibiita' per difetto di rilevanza, dedotte dall'Avvocatura dello Stato - contro quanto motivatamente affermato dal giudice rimettente - in base alla ritenuta inapplicabilita' della disposizione impugnata nel processo di provenienza, 'ratione temporis', per essere gia' in corso, al momento della entrata in vigore della stessa, se non l'azione giudiziaria, il "previo procedimento amministrativo", e, 'ratione materiae', perche' inserita in un contesto normativo riguardante solo all'I.N.P.S.. - Sul principio su ribadito v., 'ex plurimis', S. nn. 436/1992, 103/1993, 323/1993, 345/1993, 416/1993. Sulla eccezione del termine "procedimento" nel citato art. 4 (ma in riferimento al terzo comma) v. anche S. n. 20/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte