Sentenza 134/1994 (ECLI:IT:COST:1994:134)
Massima numero 20525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
25/03/1994; Decisione del
25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Titolo
SENT. 134/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ABROGAZIONE DI NORME PREVEDENTI NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - INDISCRIMINATA ED IRRAGIONEVOLE ELIMINAZIONE DELLA PROTEZIONE DOVUTA ALLA PARTE ECONOMICAMENTE PIU' DEBOLE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 134/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ABROGAZIONE DI NORME PREVEDENTI NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - INDISCRIMINATA ED IRRAGIONEVOLE ELIMINAZIONE DELLA PROTEZIONE DOVUTA ALLA PARTE ECONOMICAMENTE PIU' DEBOLE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Attesa la particolare valenza che, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, deve riconoscersi alla prestazione previdenziale o assistenziale e considerato che il gratuito patrocinio, condizionato a limiti reddituali e non esteso al rimborso delle spese in caso di soccombenza non e', di per se', strumento atto ad eliminare, compiutamente il rischio processuale del titolare di quel diritto, quale parte in condizione di notoria minor resistenza, l'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 438, col sopprimere, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti, le disposizioni esonerative (nei limiti risultanti dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. civ. e 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153) dalle spese processuali, dell'aspirante alla prestazione che sia rimasto soccombente in giudizio, si pone in insanabile contrasto, oltre che con l'art. 38, con gli artt. 3 e 24 Cost.. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto ripristina indiscriminatamente (e quindi irragionevolmente) la situazione di disparita' sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate, limita di fatto le possibilita' di tutela del diritto della parte piu' debole e non protegge adeguatamente la condizione di inabile al lavoro. - Sul fondamento delle su citate disposizioni esonerative dalle spese processuali v. S. nn. 23/1973, 85/1979 e 135/1987. Riguardo alla possibilita', ma solo attraverso un intervento del legislatore, che dall'esonero vengano esclusi i lavoratori cui sia riferibile - a condizioni da stabilirsi discrezionalmente - una condizione di abbienza, v. ancora S. n. 135/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
Attesa la particolare valenza che, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, deve riconoscersi alla prestazione previdenziale o assistenziale e considerato che il gratuito patrocinio, condizionato a limiti reddituali e non esteso al rimborso delle spese in caso di soccombenza non e', di per se', strumento atto ad eliminare, compiutamente il rischio processuale del titolare di quel diritto, quale parte in condizione di notoria minor resistenza, l'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 438, col sopprimere, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti, le disposizioni esonerative (nei limiti risultanti dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. civ. e 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153) dalle spese processuali, dell'aspirante alla prestazione che sia rimasto soccombente in giudizio, si pone in insanabile contrasto, oltre che con l'art. 38, con gli artt. 3 e 24 Cost.. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto ripristina indiscriminatamente (e quindi irragionevolmente) la situazione di disparita' sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate, limita di fatto le possibilita' di tutela del diritto della parte piu' debole e non protegge adeguatamente la condizione di inabile al lavoro. - Sul fondamento delle su citate disposizioni esonerative dalle spese processuali v. S. nn. 23/1973, 85/1979 e 135/1987. Riguardo alla possibilita', ma solo attraverso un intervento del legislatore, che dall'esonero vengano esclusi i lavoratori cui sia riferibile - a condizioni da stabilirsi discrezionalmente - una condizione di abbienza, v. ancora S. n. 135/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte