Sentenza 134/1994 (ECLI:IT:COST:1994:134)
Massima numero 20526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  25/03/1994;  Decisione del  25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20523  20524  20525


Titolo
SENT. 134/94 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ABROGAZIONE DI NORME PREVEDENTI, NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI, LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - MANCATA ESCLUSIONE DELLA POSIZIONE DEI LAVORATORI NON ABBIENTI - MANCATO ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI NON ABBIENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTE IN VIA SUBORDINATA AL NON ACCOGLIMENTO DELLA QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA PRINCIPALE RIGUARDO ALLA STESSA ABROGAZIONE (IN QUANTO INDISCRIMINATA E PERCIO' IRRAZIONALE) DELL'ESONERO DALLE SPESE - CONSEGUENZE (ASSORBIMENTO DELLA PRIMA E INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, DELLA SECONDA) DELLA PRONUNCIATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA ABROGRAZIONE.

Testo
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 348, convertito in legge 14 novembre 1992, nella parte in cui ha soppresso indiscriminatamente le disposizioni esonerative (nei limiti risultanti dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. civ. e 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153) dalle spese processuali dell'aspirante alla prestazione previdenziale, che sia rimasto soccombente in giudizio, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in via subordinata, nei confronti dello stesso art. 4, "nella parte in cui non fa salva (dall'abrogazione) la posizione del lavoratori non abbienti", con estensione, in questo caso, della impugnativa anche all'art. 2, comma secondo, della legge 2 agosto 1973, n. 533, quanto alla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del limite di reddito ai fini della definizione della condizione di non abbiente, vanno ritenute, la prima assorbita e la seconda priva di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 2, legge 2 agosto 1973, n. 533). - V. le precedenti massime A e C. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte