Ordinanza 137/1994 (ECLI:IT:COST:1994:137)
Massima numero 20794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1994; Decisione del
25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/94. REATI MILITARI - PENE ACCESSORIE - SOTTUFFICIALI E GRADUATI DI TRUPPA - PREVISIONE, NEI LORO CONFRONTI, DI PENA ACCESSORIA DIVERSA (SOSPENSIONE DAL GRADO) DA QUELLA (SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO) CONTEMPLATA PER GLI UFFICIALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DATA LA PIU' ACCENTUATA AFFLITTIVITA' DELLA PRIMA - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 137/94. REATI MILITARI - PENE ACCESSORIE - SOTTUFFICIALI E GRADUATI DI TRUPPA - PREVISIONE, NEI LORO CONFRONTI, DI PENA ACCESSORIA DIVERSA (SOSPENSIONE DAL GRADO) DA QUELLA (SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO) CONTEMPLATA PER GLI UFFICIALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DATA LA PIU' ACCENTUATA AFFLITTIVITA' DELLA PRIMA - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 30 e 31 del cod. pen. mil. di pace, impugnati, per violazione degli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e graduati di truppa una pena accessoria diversa e piu' afflittiva (sospensione dal grado) di quella prevista per gli ufficiali (sospensione dall'impiego), non sono applicabili nel giudizio di provenienza. In tale giudizio, vertente su una imputazione di diserzione a carico di un sottufficiale, dovendosi escludere - contro quanto ritenuto dal giudice rimettente - che le nuove disposizioni sulla destituzione dei pubblici dipendenti poste dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 abbiano inciso sulla disciplina delle pene accessorie, la pena accessoria militare che puo' essere inflitta e' infatti, in forza dell'art. 156 st. cod., quella (della rimozione dal grado) contemplata dall'art. 29. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., degli artt. 30 e 31 cod. pen. mil. di pace). - Sulla non incidenza dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sulla disciplina delle pene accessorie, con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, S. n.197/1993. Sull'art. 29 c.p.m.p. v. anche S. n. 258/1993. red.: S.P.
Gli artt. 30 e 31 del cod. pen. mil. di pace, impugnati, per violazione degli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e graduati di truppa una pena accessoria diversa e piu' afflittiva (sospensione dal grado) di quella prevista per gli ufficiali (sospensione dall'impiego), non sono applicabili nel giudizio di provenienza. In tale giudizio, vertente su una imputazione di diserzione a carico di un sottufficiale, dovendosi escludere - contro quanto ritenuto dal giudice rimettente - che le nuove disposizioni sulla destituzione dei pubblici dipendenti poste dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 abbiano inciso sulla disciplina delle pene accessorie, la pena accessoria militare che puo' essere inflitta e' infatti, in forza dell'art. 156 st. cod., quella (della rimozione dal grado) contemplata dall'art. 29. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 52, ult. comma, Cost., degli artt. 30 e 31 cod. pen. mil. di pace). - Sulla non incidenza dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sulla disciplina delle pene accessorie, con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, S. n.197/1993. Sull'art. 29 c.p.m.p. v. anche S. n. 258/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte