Ordinanza 138/1994 (ECLI:IT:COST:1994:138)
Massima numero 20721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
25/03/1994; Decisione del
25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
23443
Titolo
ORD. 138/94 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERE TALE IPOTESI TRA I CASI DI INIDONEITA' DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO, NEI QUALI LA NOTIFICA ALL'IMPUTATO, ALTRIMENTI NULLA, VA ESEGUITA, MEDIANTE CONSEGNA DELLE COPIE A LUI DESTINATE, EX ART. 161, COMMA 4, AL DIFENSORE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 138/94 A. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERE TALE IPOTESI TRA I CASI DI INIDONEITA' DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO, NEI QUALI LA NOTIFICA ALL'IMPUTATO, ALTRIMENTI NULLA, VA ESEGUITA, MEDIANTE CONSEGNA DELLE COPIE A LUI DESTINATE, EX ART. 161, COMMA 4, AL DIFENSORE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', nell'ambito della inidoneita' (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non puo' non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformita' di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilita' della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilita' del disposto dell'art. 161, comma 4, e' pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', nell'ambito della inidoneita' (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non puo' non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformita' di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilita' della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilita' del disposto dell'art. 161, comma 4, e' pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte