Ordinanza 138/1994 (ECLI:IT:COST:1994:138)
Massima numero 23443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/03/1994;  Decisione del  25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20721


Titolo
ORD. 138/94 B. - PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IMPOSSIBILITA', PER INIDONEITA' DELLA STESSA, DI ESEGUIRE LE NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONSEGUENTE NECESSITA', AI FINI DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE, CHE LA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO SIA RINNOVATA, MEDIANTE CONSEGNA DELLE COPIE DELL'ATTO A LUI DESTINATE AL DIFENSORE, ANCHE QUANDO, ESSENDO STATO INDICATO COME DOMICILIATARIO LO STESSO DIFENSORE, L'ATTO GLI SIA GIA' STATO NOTIFICATO IN TALE SUA SPECIFICA VESTE - NON INTERCAMBIABILITA' DELLE DUE FORME DI NOTIFICA.

Testo
Nei casi in cui, per inidoneita' della elezione di domicilio dichiarata dall'imputato, non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domiciliatario, la notificazione va rinnovata, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna delle copie dell'atto destinate all'imputato, al difensore, anche quando, essendo stato indicato come domiciliatario lo stesso difensore, l'atto sia gia' stato a lui notificato in tale sua specifica veste. Al di la' della esteriore omologabilita', infatti, la notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio inidoneo, sono istituti non intercambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a soggetti diversi del processo (difensore e imputato). - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte