Ordinanza 140/1994 (ECLI:IT:COST:1994:140)
Massima numero 20697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
25/03/1994; Decisione del
25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 140/94. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - SANZIONI - APPLICAZIONE DI SOPRATTASSA DEL QUARANTA PER CENTO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO, NELLA QUALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA E' ESCLUSA SE E' PROVATO DAL CONTRIBUENTE CHE L'INADEMPIMENTO E' STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' ECONOMICA - NATURA DEROGATORIA DELLA NORMA ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 140/94. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO - RITARDO NEL PAGAMENTO - SANZIONI - APPLICAZIONE DI SOPRATTASSA DEL QUARANTA PER CENTO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI IMPOSTE RISCUOTIBILI MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO, NELLA QUALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA E' ESCLUSA SE E' PROVATO DAL CONTRIBUENTE CHE L'INADEMPIMENTO E' STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' ECONOMICA - NATURA DEROGATORIA DELLA NORMA ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza e' stata determinata da impossibilita' economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non puo' quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparita' di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, e' comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosita' dovuta a impossibilita' economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro gia' avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza e' stata determinata da impossibilita' economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non puo' quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparita' di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, e' comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosita' dovuta a impossibilita' economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro gia' avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973
n. 602
art. 97
co. 5