Ordinanza 141/1994 (ECLI:IT:COST:1994:141)
Massima numero 20608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  25/03/1994;  Decisione del  25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 141/94. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SOMME CORRISPOSTE OLTRE IL DOVUTO DAL CONDUTTORE E SOMME NON PERCEPITE, SEBBENE LEGALMENTE SPETTANTI, DAL LOCATORE - AZIONE DI RIPETIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DECORRENTI DALLA RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - PREVISIONE SOLO PER LA PRIMA DELLE SUDDETTE IPOTESI E NON ANCHE PER LA SECONDA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che le situazioni soggettive del conduttore e del locatore in ordine, rispettivamente, all'azione per la ripetizione di somme corrisposte illegalmente e all'azione per ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, rispondono ad esigenze diverse, e quindi non sono comparabili tra loro, ai fini del principio di eguaglianza, non puo' certo dirsi ingiustificato che solo nella prima ipotesi l'esercizio della relativa azione e' sottoposto al termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla riconsegna dell'immobile. Infatti, mentre la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale 'secundum legem' e si inserisce razionalmente nella generale previsione di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ., la disciplina concernente il conduttore (art. 79, secondo comma, l. n. 392/1978) e' volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione 'contra legem', per cui l'azione a questi riconosciuta implica la previa determinazione del canone legale e, ragionevolmente, ne e' riconosciuta la proponibilita' entro un circoscritto lasso di tempo. Deve quindi escludersi che detta disciplina comporti un ingiustificato trattamento deteriore del conduttore, nella specie, lamentato dal giudice rimettente a fondamento della richiesta finalizzata ad estendere la disciplina stessa - mediante sentenza additiva - al locatore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte