Ordinanza 142/1994 (ECLI:IT:COST:1994:142)
Massima numero 20795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  25/03/1994;  Decisione del  25/03/1994
Deposito del 13/04/1994; Pubblicazione in G. U. 20/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/94. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI DI COLLOQUIO - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DELL'AUTORITA' PROCEDENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E SOGGEZIONE A RECLAMO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2, 3, 15 E 29 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, a parte il fatto che la stessa appare essere stata sollevata dopo che, avendo il giudice 'a quo' respinto entrambe le richieste di colloquio presentate, il 'thema decidendum' era gia' sostanzialmente esaurito, l'ordinanza di rimessione propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalita' si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del 'petitum' effettivamente perseguito. - Cfr. S. n. 30/1983 e O. nn. 204/1983, 518/1990 e 568/1990. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte