Sentenza 146/1994 (ECLI:IT:COST:1994:146)
Massima numero 20531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 146/94 IMPIEGO PUBBLICO - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE - ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' DI PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA A FAVORE DEI CAPITANI, MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI CHE ABBIANO MATURATO QUINDICI O VENTICINQUE ANNI DALLA PREDETTA NOMINA, AI COLONNELLI CHE ABBIANO MATURATO VENTICINQUE ANNI DI SERVIZIO DALLA NOMINA A TENENTE NONCHE' AI MAGGIORI E AI TENENTI COLONNELLI, PROVENIENTI DA CARRIERE E RUOLI DIVERSI DA QUELLO DI APPARTENENZA, AL COMPIMENTO RISPETTIVAMENTE DEL DICIANNOVESIMO E VENTINOVESIMO ANNO DI SERVIZIO MILITARE COMUNQUE PRESTATO - MANCATA INCLUSIONE, TRA QUESTI ULTIMI DESTINATARI DEL BENEFICIO, DEI COLONNELLI (NELLA SPECIE: CAPITANI DI VASCELLO) CHE ABBIANO MATURATO VENTINOVE ANNI DI SERVIZIO MILITARE COMUNQUE PRESTATO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 146/94 IMPIEGO PUBBLICO - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE - ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' DI PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA A FAVORE DEI CAPITANI, MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI CHE ABBIANO MATURATO QUINDICI O VENTICINQUE ANNI DALLA PREDETTA NOMINA, AI COLONNELLI CHE ABBIANO MATURATO VENTICINQUE ANNI DI SERVIZIO DALLA NOMINA A TENENTE NONCHE' AI MAGGIORI E AI TENENTI COLONNELLI, PROVENIENTI DA CARRIERE E RUOLI DIVERSI DA QUELLO DI APPARTENENZA, AL COMPIMENTO RISPETTIVAMENTE DEL DICIANNOVESIMO E VENTINOVESIMO ANNO DI SERVIZIO MILITARE COMUNQUE PRESTATO - MANCATA INCLUSIONE, TRA QUESTI ULTIMI DESTINATARI DEL BENEFICIO, DEI COLONNELLI (NELLA SPECIE: CAPITANI DI VASCELLO) CHE ABBIANO MATURATO VENTINOVE ANNI DI SERVIZIO MILITARE COMUNQUE PRESTATO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il d.l. 16 settembre 1987 n. 379, nel perseguire finalita' di riequilibrio retributivo tra le forze di polizia e le forze armate (in modo peraltro non integrale), ha riconosciuto una indennita' di "parziale" omogeneizzazione (alle forze di polizia) oltre che a favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che abbiano maturato quindici o venticinque anni dalla predetta nomina e ai colonnelli che abbiano maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente, anche a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi da quello di appartenenza, al compimemto rispettivamente del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, escludendo, tra questi ultimi destinatari del beneficio, i colonnelli (nella specie: capitani di vascello), cosi' come anche previsto in favore del solo personale direttivo della polizia (commissario ed equiparati) con esclusione dei dirigenti. Dato il parallelismo tra i due sistemi, pur nelle evidenti diversita' di contesto normativo, la norma, che esclude i colonnelli, provenienti da carriere e da ruoli diversi, dal beneficio stipendiale suddetto, non e' irrazionale, ne' puo' configurarsi una disparita' di trattamento rispetto ai colonnelli provenienti dall'accademia, trattandosi di situazioni distinte, con congrua giustificazione del trattamento economico differenziato. L'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore, potendo un intervento additivo determinare, in un assetto normativo cosi' delicato, ulteriori e piu' gravi disarmonie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 e all'art. 97 - parametro invocato impropriamente - Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 conv. in l. 14 novembre 1987 n. 468). - Cfr. S. nn. 248/1989 e 1089/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Il d.l. 16 settembre 1987 n. 379, nel perseguire finalita' di riequilibrio retributivo tra le forze di polizia e le forze armate (in modo peraltro non integrale), ha riconosciuto una indennita' di "parziale" omogeneizzazione (alle forze di polizia) oltre che a favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che abbiano maturato quindici o venticinque anni dalla predetta nomina e ai colonnelli che abbiano maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente, anche a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi da quello di appartenenza, al compimemto rispettivamente del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, escludendo, tra questi ultimi destinatari del beneficio, i colonnelli (nella specie: capitani di vascello), cosi' come anche previsto in favore del solo personale direttivo della polizia (commissario ed equiparati) con esclusione dei dirigenti. Dato il parallelismo tra i due sistemi, pur nelle evidenti diversita' di contesto normativo, la norma, che esclude i colonnelli, provenienti da carriere e da ruoli diversi, dal beneficio stipendiale suddetto, non e' irrazionale, ne' puo' configurarsi una disparita' di trattamento rispetto ai colonnelli provenienti dall'accademia, trattandosi di situazioni distinte, con congrua giustificazione del trattamento economico differenziato. L'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore, potendo un intervento additivo determinare, in un assetto normativo cosi' delicato, ulteriori e piu' gravi disarmonie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 e all'art. 97 - parametro invocato impropriamente - Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 conv. in l. 14 novembre 1987 n. 468). - Cfr. S. nn. 248/1989 e 1089/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte