Sentenza 147/1994 (ECLI:IT:COST:1994:147)
Massima numero 20527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20528  20529


Titolo
SENT. 147/94 A. PROCESSO PENALE - MISURE INTERDITTIVE (NELLA SPECIE: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO) - POSSIBILITA' DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL PREVISTO BIMESTRE DI EFFICACIA, PER QUELLE ADOTTATE PER ESIGENZE PROBATORIE E NON, INVECE, PER QUELLE ADOTTATE PER ESIGENZE DI PREVENZIONE - ASSERITA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, nell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., per cui, scaduto il termine di efficacia - di due mesi dall'inizio della loro esecuzione (art. 308, comma primo) - delle misure interdittive adottate, il giudice puo' disporne la rinnovazione solo se siano state disposte per esigenze probatorie (art. 274, lett. a) cod. proc. pen.) e non, invece, quando siano state disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)), non puo' dirsi irrazionale. Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, una assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se e' vero che, quando si tratta di misure dirette a soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facolta' di una reiterazione del provvedimento puo' trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa e' l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo rispetto alle quali - specie quando, come nella specie, la misura interdittiva consista nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cod. proc. pen.) - il coinvolgimento della competenza di altre autorita' ha richiesto una diversa ponderazione dei relativi interessi e quindi una disciplina volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti tra autorita' giudiziaria e autorita' amministrativa. Come dimostra, del resto, anche l'art. 293 cod. proc. pen., col richiedere che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva sia trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Cio' posto, e' chiaro che il problema - anche posto dal giudice rimettente - della eventuale incongruita' del termine di durata della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, implica scelte di politica legislativa riservate al legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte