Sentenza 147/1994 (ECLI:IT:COST:1994:147)
Massima numero 20528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20527  20529


Titolo
SENT. 147/94 B. PROCESSO PENALE - MISURE INTERDITTIVE (NELLA SPECIE: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO) - IMPOSSIBILITA' DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL PREVISTO BIENNIO DI EFFICACIA, SE ADOTTATE PER ESIGENZE DI PREVENZIONE, CON CONSEGUENTE NECESSITA', IN CERTI CASI, DELL'APPLICAZIONE, IN LUOGO DI ESSE, DI UNA MISURA COERCITIVA - INGIUSTIFICATA RESTRIZIONE DI LIBERTA' PERSONALE DENUNCIATA IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PENE E MISURE DI SICUREZZA - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella censura mossa all'art. 308, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto, non consentendo la rinnovazione, anche dopo la scadenza del previsto bimestre di efficacia, delle misure interdittive (nella specie, della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)) puo' rendere necessaria l'applicazione, in luogo di esse - ove l'esigenza cautelare permanga - di una misura coercitiva, anche se sproporzionata, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 25 Cost.. I principi in questo enunciati, infatti, attenendo alla precostituzione del giudice e, piu' in generale, alla riserva di legge in materia di norme incriminatrici e di misure di sicurezza, non offrono dati normativi ai quali ricondurre la specifica problematica proposta dal giudice 'a quo', che e' quella di una restrizione della liberta' personale a suo parere non giustificata ed altrimenti evitabile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte