Ordinanza 244/2021 (ECLI:IT:COST:2021:244)
Massima numero 44408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
11/11/2021; Decisione del
11/11/2021
Deposito del 17/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - In genere - Delitto di lesioni stradali gravi - Procedibilità a querela in caso di integrale risarcimento dei danni causati dall'evento - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, di offensività e della finalità rieducativa della pena - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Auspicio al legislatore per una complessiva rimeditazione del regime di procedibilità delle diverse ipotesi del reato in esame. (Classif. 210001).
Reati e pene - In genere - Delitto di lesioni stradali gravi - Procedibilità a querela in caso di integrale risarcimento dei danni causati dall'evento - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, di offensività e della finalità rieducativa della pena - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Auspicio al legislatore per una complessiva rimeditazione del regime di procedibilità delle diverse ipotesi del reato in esame. (Classif. 210001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen. (Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen. (Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 590
co. 1
legge
23/03/2016
n. 41
art. 1
co. 2
decreto legislativo
10/04/2018
n. 36
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte