Sentenza 147/1994 (ECLI:IT:COST:1994:147)
Massima numero 20529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20527  20528


Titolo
SENT. 147/94 C. PROCESSO PENALE - MISURE INTERDITTIVE (NELLA SPECIE: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO) - IMPOSSIBILITA' DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL PREVISTO BIMESTRE DI EFFICACIA, SE ADOTTATE PER ESIGENZE DI PREVENZIONE, CON CONSEGUENTE NECESSITA', IN CERTI CASI, DELL'APPLICAZIONE, IN LUOGO DI ESSE, DI UNA MISURA COERCITIVA ANCHE SE SPROPORZIONATA - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER ASSERITA DIFFORMITA' DAL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA POSTO IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI, DALLA LEGGE N. 81 DEL 1987 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' dirsi che l'art. 308, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto, non consentendo la rinnovazione, dopo la scadenza del previsto bimestre di efficacia, delle misure interdittive (nella specie, della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizio) disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)) puo' rendere necessaria l'applicazione, in luogo di esse - ove l'esigenza cautelare permanga - di una misura coercitiva anche se sproporzionata, sia viziato da eccesso di delega, per difformita' dal principio di adeguatezza stabilito in materia di misure cautelari, dalla legge n. 81 del 1987. I criteri di adeguatezza e proporzionalita' chiaramente enunciati nella direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge di delega, e compiutamente esplicati nell'art. 275 del codice, relativamente alle misure coercitive, devono infatti coniugarsi con quelli posti dalla direttiva n. 65 dello stesso art. 2, che, con specifico riguardo alle misure interdittive, ha espressamente contemplato la predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, ponendo cosi' un criterio di restrizione, dell'ambito di operativita' dell'istituto, giustamente utilizzato dal legislatore delegato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, nn. 59 e 65, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 59

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 65