Sentenza 148/1994 (ECLI:IT:COST:1994:148)
Massima numero 20532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 148/94. EDILIZIA E URBANISTICA - NORME PENALI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE - MANCATA PREVISIONE, IN CASO DI SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE, NELLA CONSTATATA CONFORMITA' DELLA LOTTIZZAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E AGLI STRUMENTI URBANISTICI, DELLA ESTINZIONE DEL REATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO, ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN SANATORIA, PER IL REATO DI ESECUZIONE DI OPERE SENZA (O IN DIFFORMITA' ALLA) CONCESSIONE - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA', COMUNQUE, DI ATTUARE LA RICHIESTA EQUIPARAZIONE DELLE DUE FATTISPECIE CON UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 20, primo comma, lett. c) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono, per la lottizzazione abusiva negoziale - a differenza di quanto stabilito per la esecuzione di opere senza concessione di cui alla lett. b) dell'art. 20 - che il rilascio di successiva autorizzazione, nella constatata conformita' della lottizzazione alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale, non si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza. Non e' dato disconoscere, infatti, che la lottizzazione abusiva sia una forma di intervento sul territorio ben piu' incisiva, per ampiezza e vastita', di quanto non sia la costruzione realizzata in difformita' o in assenza di concessione, con compromissione molto piu' grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria, sicche' si comprende che il legislatore, il quale - come piu' volte affermato dalla Corte - gode di ampia discrezionalita' nello stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le rispettive sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso trattamento anche in ordine alle cause di estinzione del reato. Va peraltro considerato che per attuare, a tali effetti, una loro equiparazione - come prospettato dal giudice 'a quo' - dato che il rilascio della concessione in sanatoria per la costruzione abusiva opera nell'ambito di uno schema procedimentale delineato, nell'art. 13 della stessa legge n. 47 del 1985, con previsione di interventi, adempimenti e termini specificamente modellati su di essa, e del quale quindi e' impossibile una mera trasposizione all'ipotesi della lottizzazione abusiva - occorrerebbero soluzioni normative implicanti scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte