Sentenza 149/1994 (ECLI:IT:COST:1994:149)
Massima numero 20259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20261  20262  20268


Titolo
SENT. 149/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - ITER LOGICO-ARGOMENTATIVO SEGUITO, CON MOTIVAZIONE PLAUSIBILE, DAL GIUDICE RIMETTENTE - CENSURABILITA' - ESCLUSIONE, IN MANCANZA DI DIRITTO VIVENTE DIVERSAMENTE ORIENTATO - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DI STATO.

Testo
In sede di verifica della rilevanza della questione di costituzionalita', l'iter logico-argomentativo in base al quale il giudice rimettente ha ritenuto, con motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma censurata, non e' contestabile in mancanza di un diritto vivente diversamente orientato. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura di Stato, prospettata sull'assunto che la questione di costituzionalita' concernente l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive nei confronti degli enti locali in stato di dissesto sarebbe irrilevante, avendo il giudice 'a quo' pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal Comune esecutato). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23