Sentenza 149/1994 (ECLI:IT:COST:1994:149)
Massima numero 20262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 149/94 C. FINANZA LOCALE - RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - ESTINZIONE D'UFFICIO - OBBLIGATORIA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PREVIA "LIQUIDAZIONE" DELL'IMPORTO DOVUTO PER CAPITALE, ACCESSORI E SPESE - ASSERITA INCIDENZA DI TALE PROVVEDIMENTO SU EVENTUALI GIUDIZI DI COGNIZIONE PENDENTI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA E ALLA LEGITTIMITA' DEL TITOLO ESECUTIVO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESCLUSIONE (STANTE LA POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI DARE ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA INTERPRETAZIONI PIU' ADERENTI AL PARAMETRO COSTITUZIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 149/94 C. FINANZA LOCALE - RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - ESTINZIONE D'UFFICIO - OBBLIGATORIA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PREVIA "LIQUIDAZIONE" DELL'IMPORTO DOVUTO PER CAPITALE, ACCESSORI E SPESE - ASSERITA INCIDENZA DI TALE PROVVEDIMENTO SU EVENTUALI GIUDIZI DI COGNIZIONE PENDENTI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA E ALLA LEGITTIMITA' DEL TITOLO ESECUTIVO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESCLUSIONE (STANTE LA POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI DARE ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA INTERPRETAZIONI PIU' ADERENTI AL PARAMETRO COSTITUZIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993 - il quale, a fini di risanamento finanziario degli enti locali dissestati, dispone che il giudice dell'esecuzione dichiari estinte le procedure pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto dall'ente debitore per capitale, accessori e spese, e senza possibilita' di nuove azioni esecutive - non implica necessariamente un significato (quale quello attribuitogli dall'autorita' rimettente) lesivo dell'art. 24 Cost.: spetta all'elaborazione giurisprudenziale dare di esso un'interpretazione maggiormente aderente al parametro costituzionale, scegliendola fra le altre possibili letture della disposizione, orientate nel senso che il provvedimento di "liquidazione" demandato al giudice dell'esecuzione - anziche' risolversi in un anomalo potere di accertamento definitivo sull''an' e sul 'quantum' del debito senza la piena garanzia del diritto di difesa - lascia in ogni caso impregiudicati gli eventuali giudizi di cognizione instaurati (innanzi ai giudici competenti secondo il codice di rito) con atto di opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - V. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993 - il quale, a fini di risanamento finanziario degli enti locali dissestati, dispone che il giudice dell'esecuzione dichiari estinte le procedure pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto dall'ente debitore per capitale, accessori e spese, e senza possibilita' di nuove azioni esecutive - non implica necessariamente un significato (quale quello attribuitogli dall'autorita' rimettente) lesivo dell'art. 24 Cost.: spetta all'elaborazione giurisprudenziale dare di esso un'interpretazione maggiormente aderente al parametro costituzionale, scegliendola fra le altre possibili letture della disposizione, orientate nel senso che il provvedimento di "liquidazione" demandato al giudice dell'esecuzione - anziche' risolversi in un anomalo potere di accertamento definitivo sull''an' e sul 'quantum' del debito senza la piena garanzia del diritto di difesa - lascia in ogni caso impregiudicati gli eventuali giudizi di cognizione instaurati (innanzi ai giudici competenti secondo il codice di rito) con atto di opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - V. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte