Sentenza 149/1994 (ECLI:IT:COST:1994:149)
Massima numero 20268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 149/94 D. FINANZA LOCALE - RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - ESTINZIONE D'UFFICIO - OBBLIGATORIA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PREVIA "LIQUIDAZIONE" DELL'IMPORTO DOVUTO PER CAPITALE, ACCESSORI E SPESE - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AL SUDDETTO GIUDICE DI UN ANOMALO POTERE DI COGNIZIONE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 149/94 D. FINANZA LOCALE - RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - ESTINZIONE D'UFFICIO - OBBLIGATORIA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PREVIA "LIQUIDAZIONE" DELL'IMPORTO DOVUTO PER CAPITALE, ACCESSORI E SPESE - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AL SUDDETTO GIUDICE DI UN ANOMALO POTERE DI COGNIZIONE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 21, comma terzo, del d.l. n. 8 del 1993 demanda in via generale al giudice dell'esecuzione civile - individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di rito - la competenza a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di enti locali in situazione di dissesto, e a liquidare l'importo dovuto per capitale, accessori e spese, senza pregiudicare, per altro verso, l'attivita' di cognizione di cui sia stato in ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva; percio', il suddetto articolo non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), atteso che deve ritenersi precostituito per legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di determinate controversie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di costituzioalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - Sul principio del giudice naturale, v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 375/1991; v., inoltre, la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 21, comma terzo, del d.l. n. 8 del 1993 demanda in via generale al giudice dell'esecuzione civile - individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di rito - la competenza a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di enti locali in situazione di dissesto, e a liquidare l'importo dovuto per capitale, accessori e spese, senza pregiudicare, per altro verso, l'attivita' di cognizione di cui sia stato in ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva; percio', il suddetto articolo non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), atteso che deve ritenersi precostituito per legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di determinate controversie. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di costituzioalita' dell'art. 21, comma terzo, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68). - Sul principio del giudice naturale, v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 375/1991; v., inoltre, la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte