Sentenza 150/1994 (ECLI:IT:COST:1994:150)
Massima numero 20534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20533


Titolo
SENT. 150/94 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICE MADRE - DIRITTO ALL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO PER SEI MESI NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - ATTRIBUZIONE ANCHE AL PADRE MA SOLO NELL'IPOTESI IN CUI LA MADRE SIA LAVORATRICE SUBORDINATA, NON, INVECE, SE SIA LAVORATRICE AUTONOMA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATRICI AUTONOME E LAVORATRICI SUBORDINATE - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO - LAMENTATO PREGIUDIZIO PER L'INTERESSE DEL FIGLIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - AUSPICIO PER UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi - in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, trova ragionevole giustificazione nelle notevoli differenze tra le caratteristiche del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, in relazione alle quali - come la Corte ha piu' volte affermato - e' da escludere la necessita' di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto. E' anche da escludere che la disposizione in questione crei discriminazioni fra i coniugi in ragioni del sesso, poiche', nel caso, la stessa madre e' priva del diritto all'assenza facoltativa, onde di questo non e' ipotizzabile l'esercizio sostitutivo da parte del padre, o che penalizza l'interesse della prole, essendo piu' agevole per la lavoratrice autonoma, rispetto alla lavoratrice subordinata, realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, mentre, - a parte la difficolta' di provare l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo - l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire, piu' che quello del figlio, l'interesse all'attivita' della moglie. Tuttavia, pur respingendosi, sul terreno della legittimita' costituzionale, le formulate censure, va comunque rinnovato l'auspicio per un intervento del futuro legislatore nel senso di una maggiore protezione del valore della maternita' anche a favore delle lavoratrici autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 'in parte qua'). - Sulla non estensibilita' alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto, a tutela della maternita', alle lavoratrici subordinate dall'art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte