Sentenza 151/1994 (ECLI:IT:COST:1994:151)
Massima numero 20575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 151/94. TITOLI DI CREDITO - MANCATO PAGAMENTO - PROTESTO - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL BOLLETTINO UFFICIALE - DIFFERENZIAZIONE TRA I PROTESTI ELEVATI PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE ED ELEVATI, INVECE, PER FATTI ATTRIBUIBILI ALLO STESSO - RITENUTA MANCANZA DI ADEGUATE PREVISIONI IN TAL SENSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI GIURIDICHE DIVERSE, CON INCIDENZA SULLA ONORABILITA' DEL DEBITORE INCOLPEVOLE - ERRONEITA' DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/94. TITOLI DI CREDITO - MANCATO PAGAMENTO - PROTESTO - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL BOLLETTINO UFFICIALE - DIFFERENZIAZIONE TRA I PROTESTI ELEVATI PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE ED ELEVATI, INVECE, PER FATTI ATTRIBUIBILI ALLO STESSO - RITENUTA MANCANZA DI ADEGUATE PREVISIONI IN TAL SENSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI GIURIDICHE DIVERSE, CON INCIDENZA SULLA ONORABILITA' DEL DEBITORE INCOLPEVOLE - ERRONEITA' DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il sistema dei protesti cambiari, cosi' come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessita' di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quo', il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tutti' i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilita' della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresi', un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilita' in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il sistema dei protesti cambiari, cosi' come risulta dalla l. n. 77 del 1955 e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede, oltre alla necessita' di idonee motivazioni nell' 'iter' procedurale di ogni provvedimento, varie ipotesi in ordine alla non pubblicazione dei protesti stessi (in quanto superati, illegittimi, od erronei: art. 3, l. n. 77 del 1955), alla contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o alle successive rettifiche (art. 1, l. n. 77 del 1955 cit.) ed inoltre, conformemente alla consolidata interpretaizone della legge predetta, riconosce il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare - ex art. 700, c.p.c. - della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinarne, nel successivo giudizio di merito, la definitiva cancellazione dal relativo elenco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice 'a quo', il quale denunzia, in relazione all'obbligo delle Camere di commercio - sancito dall'art. 1 della medesima l. n. 77 del 1955 - di pubblicare 'tutti' i protesti nel bollettino ufficiale, la ingiustificata parificazione tra le situazioni giuridiche del debitore inadempiente per causa a lui non imputabile e del debitore invece colpevole dell'inadempienza - con lesione dell'esigenza di tutelare il buon nome e l'onorabilita' della persona - deve invece ritenersi che il predetto sistema realizzi il trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli ed attui, altresi', un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento, ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77). - Costante, nella giurisprudenza costituzionale in tema di protesti, l'orientamento che ricerca un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato e l'esigenza della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito. V., in proposito, S. nn. 208/1988, 317/1990 e O. n. 14/1993. Per altre questioni sollevate in materia, v. anche la pronuncia di manifesta inammissibilita' in O. n. 183/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte