Sentenza 245/2021 (ECLI:IT:COST:2021:245)
Massima numero 44362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
30/11/2021; Decisione del
30/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga delle autorizzazioni paesaggistiche al 31 dicembre 2021 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga delle autorizzazioni paesaggistiche al 31 dicembre 2021 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa al Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella parte in cui - nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 - prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche. Il comma 1-bis dell'art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, inserito dall'art. 20, comma 2, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, entrata in vigore il 30 novembre 2020, ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche dalla proroga di cui al comma 1. Poiché il periodo di vigenza della disposizione regionale impugnata - 11 agosto 2020-30 novembre 2020 - è allineato con la disciplina statale, contenuta nell'art. 103, comma 2-sexies, del d.l. n. 18 del 2020, aggiunto dal d.l. n. 125 del 2020, come conv., la norma regionale impugnata non ha trovato applicazione.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa al Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella parte in cui - nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 - prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche. Il comma 1-bis dell'art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, inserito dall'art. 20, comma 2, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, entrata in vigore il 30 novembre 2020, ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche dalla proroga di cui al comma 1. Poiché il periodo di vigenza della disposizione regionale impugnata - 11 agosto 2020-30 novembre 2020 - è allineato con la disciplina statale, contenuta nell'art. 103, comma 2-sexies, del d.l. n. 18 del 2020, aggiunto dal d.l. n. 125 del 2020, come conv., la norma regionale impugnata non ha trovato applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
07/08/2020
n. 18
art. 28
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte