Sentenza 153/1994 (ECLI:IT:COST:1994:153)
Massima numero 20586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
20587
Titolo
SENT. N. 153/94 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - GARANZIE COSTITUZIONALI - LIMITI - PRINCIPI ESPLICITI E IMPLICITI.
SENT. N. 153/94 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - GARANZIE COSTITUZIONALI - LIMITI - PRINCIPI ESPLICITI E IMPLICITI.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, dal momento che il principio della irretroattivita' della legge - pur riconosciuto come generale dall'art. 11, primo comma, delle disp. prel. cod. civ. - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo che in materia penale ai sensi dell'art. 25 Cost.) una garanzia specifica, unico limite alla possibilita' per il legislatore di adottare norme aventi efficacia e' dato dalla esigenza di una loro adeguata e ragionevole giustificazione, tale da evitare che la disposizione retroattiva possa trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti o possa contrastare con altri principi e valori costituzionalmente protetti. - Cfr. S. nn. 6/1994, 822/1988, 349/1985. red.: F.S. rev.: S.P.
Come la Corte ha piu' volte affermato, dal momento che il principio della irretroattivita' della legge - pur riconosciuto come generale dall'art. 11, primo comma, delle disp. prel. cod. civ. - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo che in materia penale ai sensi dell'art. 25 Cost.) una garanzia specifica, unico limite alla possibilita' per il legislatore di adottare norme aventi efficacia e' dato dalla esigenza di una loro adeguata e ragionevole giustificazione, tale da evitare che la disposizione retroattiva possa trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti o possa contrastare con altri principi e valori costituzionalmente protetti. - Cfr. S. nn. 6/1994, 822/1988, 349/1985. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
preleggi
n. 0
art. 11
co. 1