Sentenza 153/1994 (ECLI:IT:COST:1994:153)
Massima numero 20587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
20586
Titolo
SENT. 153/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - BENEFICIO DEL COMPUTO DI DUE ANNI DI ANZIANITA' CONVENZIONALE IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI (E ASSIMILATI) - ESCLUSIONE (IN CONTRASTO CON L'ORIENTAMENTO PREVALSO NELLA GIURISPRUDENZA RIGUARDO ALL'INTERPRETAZIONE DELLA ORIGINARIA DISCIPLINA DEI "BENEFICI COMBATTENTISTICI") DEL COMPUTO DI TALE MAGGIORE ANZIANITA' IN SEDE DI SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE ECONOMICA DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI CON DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - CONTESTATA LEGITTIMITA' DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA, DICHIARATA "INTERPRETATIVA" MA IN REALTA' INNOVATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 153/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - BENEFICIO DEL COMPUTO DI DUE ANNI DI ANZIANITA' CONVENZIONALE IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI (E ASSIMILATI) - ESCLUSIONE (IN CONTRASTO CON L'ORIENTAMENTO PREVALSO NELLA GIURISPRUDENZA RIGUARDO ALL'INTERPRETAZIONE DELLA ORIGINARIA DISCIPLINA DEI "BENEFICI COMBATTENTISTICI") DEL COMPUTO DI TALE MAGGIORE ANZIANITA' IN SEDE DI SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE ECONOMICA DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI CON DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - CONTESTATA LEGITTIMITA' DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA, DICHIARATA "INTERPRETATIVA" MA IN REALTA' INNOVATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contrariamente a quanto ritenuto dall'indirizzo interpretativo prevalso, dopo anni di contrasti, nella giurisprudenza delle magistrature amministrativa e contabile, secondo cui l'anzianita' convenzionale di due anni, attribuita dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti, andava assimilata, per 'fictio iuris', al servizio effettivo e come tale valutata ogni qualvolta venissero attribuiti o conseguiti miglioramenti economici o di carriera, l'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha stabilito che tale beneficio non possa essere attribuito in sede di successiva ricostruzione dei trattamenti retributivi ad opera e per effetto di disposizioni di carattere generale, con riassorbimento degli eventuali trattamenti economici gia' in godimento. Tale disposizione non comporta lesioni al diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, ma anzi, eliminando la strutturale permanenza del beneficio, ha in qualche modo ripristinato il pari trattamento dei lavoratori in rapporto al lavoro effettivamente prestato; ne' contrasta con il principio di ragionevolezza, avendo soltanto riportato allo spirito originario della legge istitutiva - senza revocarlo - il beneficio economico in parola, concesso una sola volta ad alcune categorie di lavoratori meritevoli per i servigi resi alla patria, e neppure puo' dirsi che dia luogo a disparita' di trattamento ingiustificate - in quanto in ogni caso trascurabili e non apprezzabili della Corte - per aver previsto il meccanismo del riassorbimento dei trattamenti piu' favorevoli gia' erogati. Deve anche riconoscersi, di conseguenza, che legittimamente - qualificandola, appropriatamente o no, "interpretativa" - e' stata data alla norma efficacia retroattiva, dovendo ribadirsi che per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, non e' dato desumere - salvo il limite del principio generale di ragionevolezza - "una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498). - Sulla liceita' di norme retroattive riguardo agli aspetti economici del rapporto di pubblico impiego, v. S. n. 6/1994. In generale, sulle garanzie costituzionali del principio di irretroattivita' delle leggi, v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'indirizzo interpretativo prevalso, dopo anni di contrasti, nella giurisprudenza delle magistrature amministrativa e contabile, secondo cui l'anzianita' convenzionale di due anni, attribuita dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti, andava assimilata, per 'fictio iuris', al servizio effettivo e come tale valutata ogni qualvolta venissero attribuiti o conseguiti miglioramenti economici o di carriera, l'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha stabilito che tale beneficio non possa essere attribuito in sede di successiva ricostruzione dei trattamenti retributivi ad opera e per effetto di disposizioni di carattere generale, con riassorbimento degli eventuali trattamenti economici gia' in godimento. Tale disposizione non comporta lesioni al diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, ma anzi, eliminando la strutturale permanenza del beneficio, ha in qualche modo ripristinato il pari trattamento dei lavoratori in rapporto al lavoro effettivamente prestato; ne' contrasta con il principio di ragionevolezza, avendo soltanto riportato allo spirito originario della legge istitutiva - senza revocarlo - il beneficio economico in parola, concesso una sola volta ad alcune categorie di lavoratori meritevoli per i servigi resi alla patria, e neppure puo' dirsi che dia luogo a disparita' di trattamento ingiustificate - in quanto in ogni caso trascurabili e non apprezzabili della Corte - per aver previsto il meccanismo del riassorbimento dei trattamenti piu' favorevoli gia' erogati. Deve anche riconoscersi, di conseguenza, che legittimamente - qualificandola, appropriatamente o no, "interpretativa" - e' stata data alla norma efficacia retroattiva, dovendo ribadirsi che per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, non e' dato desumere - salvo il limite del principio generale di ragionevolezza - "una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, legge 23 dicembre 1992, n. 498). - Sulla liceita' di norme retroattive riguardo agli aspetti economici del rapporto di pubblico impiego, v. S. n. 6/1994. In generale, sulle garanzie costituzionali del principio di irretroattivita' delle leggi, v. massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte