Sentenza 154/1994 (ECLI:IT:COST:1994:154)
Massima numero 20535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/94 INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI RELATIVI A PUBBLICHE FOGNATURE - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AI PRESCRITTI LIMITI DI ACCETTABILITA' - DISCIPLINA NON DIVERSIFICATA PER SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI (NELLA SPECIE: COMUNE DI GENOVA) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 154/94 INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI RELATIVI A PUBBLICHE FOGNATURE - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AI PRESCRITTI LIMITI DI ACCETTABILITA' - DISCIPLINA NON DIVERSIFICATA PER SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI (NELLA SPECIE: COMUNE DI GENOVA) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di costituzionalita' prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quo'. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, e' poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potesta' di applicare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quo'. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, e' poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potesta' di applicare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23