Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 155/94 B. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - PREVISIONE E DISCIPLINA - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON LA NATURA PUBBLICA E LA POSIZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE DEBITORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 155/94 B. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - PREVISIONE E DISCIPLINA - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON LA NATURA PUBBLICA E LA POSIZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE DEBITORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di una procedura concorsuale di liquidazione dei debiti degli enti locali "dissestati" e' finalizzata al risanamento della loro esposizione debitoria, e dunque non e' incompatibile con la natura pubblica e con la posizione istituzionale di enti che, in quanto espressione di autonomia locale, non possono cessare di esistere, ma neppure restare in una situazione di paralisi amministrativa; ne' la posizione dei creditori risulta pregiudicata (bensi' e' sostanzialmente avvantaggiata) da una procedura esecutiva ispirata alla 'par condicio creditorum', tanto piu' che - a bilanciare il rischio di incapienza - e' prevista la confluenza nella massa attiva di un contributo erariale a carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
La previsione di una procedura concorsuale di liquidazione dei debiti degli enti locali "dissestati" e' finalizzata al risanamento della loro esposizione debitoria, e dunque non e' incompatibile con la natura pubblica e con la posizione istituzionale di enti che, in quanto espressione di autonomia locale, non possono cessare di esistere, ma neppure restare in una situazione di paralisi amministrativa; ne' la posizione dei creditori risulta pregiudicata (bensi' e' sostanzialmente avvantaggiata) da una procedura esecutiva ispirata alla 'par condicio creditorum', tanto piu' che - a bilanciare il rischio di incapienza - e' prevista la confluenza nella massa attiva di un contributo erariale a carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte