Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 155/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - SVOLGIMENTO NEL CONTESTO DI UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI PREVEDERE UNA PROCEDURA CONCORSUALE AMMINISTRATIVA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITORI - GARANZIA, PUR DI MANCANZA DI MEZZI PROCESSUALI SPECIFICI.
SENT. 155/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - SVOLGIMENTO NEL CONTESTO DI UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI PREVEDERE UNA PROCEDURA CONCORSUALE AMMINISTRATIVA - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CREDITORI - GARANZIA, PUR DI MANCANZA DI MEZZI PROCESSUALI SPECIFICI.
Testo
Ove sorga l'esigenza di una procedura concorsuale, non necessariamente questa deve interamente svolgersi nel contesto di un procedimento giurisdizionale, come nell'ipotesi del fallimento, ben potendo il legislatore - senza violare per cio' solo il diritto alla tutela giurisdizionale - prevedere una procedura amministrativa di liquidazione, tanto piu' se siano coinvolti interessi pubblici (come, nella specie, quello al risanamento degli enti locali "dissestati"). In tal caso, la mancata previsione di specifici mezzi processuali di tutela dei creditori non puo' essere intesa come radicale esclusione della tutela giurisdizionale sui singoli atti della procedura. - sul diritto alla tutela giurisdizionale come supremo principio dell'ordinamento, S. nn. 18/1992, 392/1992; sulla legittimita' della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (inizialmente svolgentisi in ambito amministrativo), v. S. nn. 87/1969 e 159/1975. red.: L.I. rev.: S.P.
Ove sorga l'esigenza di una procedura concorsuale, non necessariamente questa deve interamente svolgersi nel contesto di un procedimento giurisdizionale, come nell'ipotesi del fallimento, ben potendo il legislatore - senza violare per cio' solo il diritto alla tutela giurisdizionale - prevedere una procedura amministrativa di liquidazione, tanto piu' se siano coinvolti interessi pubblici (come, nella specie, quello al risanamento degli enti locali "dissestati"). In tal caso, la mancata previsione di specifici mezzi processuali di tutela dei creditori non puo' essere intesa come radicale esclusione della tutela giurisdizionale sui singoli atti della procedura. - sul diritto alla tutela giurisdizionale come supremo principio dell'ordinamento, S. nn. 18/1992, 392/1992; sulla legittimita' della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (inizialmente svolgentisi in ambito amministrativo), v. S. nn. 87/1969 e 159/1975. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte