Sentenza 245/2021 (ECLI:IT:COST:2021:245)
Massima numero 44363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
30/11/2021; Decisione del
30/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga triennale della validità delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga triennale della validità delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, nella parte indicata, in ragione della sopravvenuta abrogazione della citata disposizione ad opera dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, e la Regione resistente, con delibera di Giunta pervenuta in data 30 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, nella parte indicata, in ragione della sopravvenuta abrogazione della citata disposizione ad opera dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, e la Regione resistente, con delibera di Giunta pervenuta in data 30 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
07/08/2020
n. 18
art. 28
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte