Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20333  20334  20335  20336  20338  20339  20340


Titolo
SENT. 155/94 E. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DICHIARARNE L'ESTINZIONE (ANZICHE' LA SOSPENSIONE, COME PREVISTO IN IPOTESI DI APERTURA DEL FALLIMENTO) - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DEI CREDITORI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel disporre l'attivazione di una procedura di liquidazione concorsuale dei debiti degli enti locali "dissestati", legittimamente l'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993 ha previsto l'estinzione - anziche' la mera sospensione - delle procedure esecutive proposte individualmente dai creditori, volendo ragionevolmente evitare la concorrente pendenza di due procedure dirette al soddisfacimento del credito; ne' l'estinzione pregiudica le pretese dei creditori, atteso che comunque i beni in ipotesi gia' pignorati nell'ambito della procedura individuale non possono che rifluire nella massa attiva della procedura concorsuale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte