Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20333  20334  20335  20336  20337  20339  20340


Titolo
SENT. 155/94 F. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI PENDENTI NEI CONFRONTI DI ESSI - ESTINZIONE OBBLIGATORIA - POSSIBILITA' PER I CREDITORI DI PROPORRE RECLAMO AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nei giudizi di esecuzione proposti individualmente dai creditori degli enti locali "dissestati", difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' concernente la mancata previsione della possibilita' del reclamo 'ex' art. 630 cod. proc. civ. (o di altro mezzo di tutela) avverso la dichiarazione di estinzione dei giudizi stessi, disposta dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993. Infatti, e' solo dopo l'emissione di tale provvedimento che sorge il problema della sua ricorribilita', e l'eventuale dubbio di incostituzionalita' compete, semmai, al giudice adito 'ex' art. 630 cit.. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte