Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 155/94 G. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI PROVENIENTI DALLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI - MEZZI DI TUTELA GIURISDIZIONALE IDONEI A GARANTIRLA - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 155/94 G. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI PROVENIENTI DALLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI - MEZZI DI TUTELA GIURISDIZIONALE IDONEI A GARANTIRLA - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nei giudizi di esecuzione proposti individualmente dai creditori degli enti locali "dissestati", difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' concernente la mancanza di idonei mezzi di tutela giurisdizionale che consentano al creditore di ottenere l'ammissione del suo credito alla massa passiva della procedura concorsuale di liquidazione prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993: detta questione non e', infatti, pregiudiziale rispetto al provvedimento di estinzione e liquidazione con cui - in forza dello stesso art. 21 - devono essere definiti i suddetti giudizi di esecuzione individuale, e puo' quindi assumere rilievo solo in un successivo giudizio avente ad oggetto l'eventuale delibera di non ammissione adottata dall'organo straordinario della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Nei giudizi di esecuzione proposti individualmente dai creditori degli enti locali "dissestati", difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' concernente la mancanza di idonei mezzi di tutela giurisdizionale che consentano al creditore di ottenere l'ammissione del suo credito alla massa passiva della procedura concorsuale di liquidazione prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993: detta questione non e', infatti, pregiudiziale rispetto al provvedimento di estinzione e liquidazione con cui - in forza dello stesso art. 21 - devono essere definiti i suddetti giudizi di esecuzione individuale, e puo' quindi assumere rilievo solo in un successivo giudizio avente ad oggetto l'eventuale delibera di non ammissione adottata dall'organo straordinario della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte