Sentenza 155/1994 (ECLI:IT:COST:1994:155)
Massima numero 20340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Titolo
SENT. 155/94 H. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - FORMAZIONE DELLA MASSA ATTIVA - CONFLUENZA IN ESSA DEI BENI GIA' PIGNORATI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 155/94 H. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - FORMAZIONE DELLA MASSA ATTIVA - CONFLUENZA IN ESSA DEI BENI GIA' PIGNORATI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nei giudizi di esecuzione individuali promossi dai creditori di enti locali "dissestati", e' irrilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, nella parte in cui - nel prescrivere l'estinzione dei suddetti giudizi - non dispone che i beni gia' pignorati confluiscano nella massa attiva della procedura di liquidazione concorsuale: infatti, nelle procedure individuali non si controverte (ne' e' possibile controvertere) della formazione della massa attiva della procedura concorsuale. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - nel senso che i beni gia' pignorati nell'ambito della procedura individuale non possono non rifluire nella massa attiva della procedura concorsuale, v., comunque, la precedente massima E. red.: L.I. rev.: S.P.
Nei giudizi di esecuzione individuali promossi dai creditori di enti locali "dissestati", e' irrilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, nella parte in cui - nel prescrivere l'estinzione dei suddetti giudizi - non dispone che i beni gia' pignorati confluiscano nella massa attiva della procedura di liquidazione concorsuale: infatti, nelle procedure individuali non si controverte (ne' e' possibile controvertere) della formazione della massa attiva della procedura concorsuale. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - nel senso che i beni gia' pignorati nell'ambito della procedura individuale non possono non rifluire nella massa attiva della procedura concorsuale, v., comunque, la precedente massima E. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte