Ordinanza 156/1994 (ECLI:IT:COST:1994:156)
Massima numero 20702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 156/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI FATTO DIVERSO DA COME DESCRITTO NEL DECRETO CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' EMETTA UN NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - PREVISTO NON CONTENIMENTO, IN TALE DECRETO, DELL'AVVISO, RICHIESTO INVECE PER QUELLO PRECEDENTE, CHE L'IMPUTATO PUO' FARE DOMANDA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - MANCATA ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA ALLA NORMA CHE, NEL PREVEDERE LE IPOTESI DI NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, NON VI RICOMPRENDE LA MANCANZA DEL SUDDETTO AVVISO - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 156/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI FATTO DIVERSO DA COME DESCRITTO NEL DECRETO CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' EMETTA UN NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - PREVISTO NON CONTENIMENTO, IN TALE DECRETO, DELL'AVVISO, RICHIESTO INVECE PER QUELLO PRECEDENTE, CHE L'IMPUTATO PUO' FARE DOMANDA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - MANCATA ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA ALLA NORMA CHE, NEL PREVEDERE LE IPOTESI DI NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, NON VI RICOMPRENDE LA MANCANZA DEL SUDDETTO AVVISO - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato puo' richiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformita' a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicche', nella specie, non essendo cio' avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'e' nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato puo' richiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformita' a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicche', nella specie, non essendo cio' avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'e' nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte