Ordinanza 159/1994 (ECLI:IT:COST:1994:159)
Massima numero 20847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  23444


Titolo
ORD. 159/94 A. REGIONE SICILIA - CAVE - COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI - ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DI ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE - - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA FISSA (L. CINQUE MILIONI) - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PERSONALITA' DELLA PENA E CON LE NORME DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 SULLA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E IL POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI RIFORMARE L'ORDINANZA-INGIUNZIONE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI TRARRE DAL PRINCIPIO E DALLE NORME SUDDETTI UN RIGIDO E GENERALE DIVIETO DI PREVISIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MISURA FISSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ne' dal principio di personalita' della pena sancito dall'art. 27 Cost., ne' dalle disposizioni degli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernenti, rispettivamente, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative e il potere di riforma dell'ordinanza-ingiunzione riconosciuto al giudice dell'opposizione, puo' trarsi una regola generale ed assoluta che, imponendo, per ogni tipo di illecito, la graduazione delle sanzioni, vieti che esse siano determinate in misura fissa. Il principio di personalita' della pena -come si e' piu' volte ribadito- non ha infatti alcuna attinenza con le sanzioni amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali, riguardo alle quali, peraltro, la Corte ha escluso la incostituzionalita' di una loro eventuale determinazione in misura fissa. A loro volta i citati artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 hanno entrambi un ambito di applicazione circoscritto alle sanzioni graduabili e non escludono, anzi ammettono espressamente, figure di sanzioni fisse o proporzionali. E' quindi senz'altro da escludere, nel caso in questione, che l'impugnato art. 29, secondo comma, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, col prevedere, riguardo ai giacimenti minerali da cava, per l'esercizio non autorizzato dell'attivita' di escavazione una sanzione amministrativa fissa (di lire 5 milioni) si ponga in contrasto con il citato principio costituzionale o che comunque dia luogo ad una deviazione dalle suddette norme della legge n. 689 del 1981, in cui possa ravvisarsi un 'vulnus' al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., e -sotto l'anzidetto profilo- all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, legge Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127. - Sulla non attinenza del principio della personalita' della pena ex art. 27 Cost., alle sanzioni amministrative, v. S. n. 29/1961 e O. nn. 420 e 502/1987; sulla legittimita' di sanzioni in misura fissa in materia penale, v. S. nn. 50/1980, 167/1971, 67/1963 e 15/1962; sull'art. 11 della legge n. 689 del 1981, v. S. n. 250/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 11  

legge  24/11/1981  n. 689  art. 23