Ordinanza 159/1994 (ECLI:IT:COST:1994:159)
Massima numero 23444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20847


Titolo
ORD. 159/94 B. - REGIONE SICILIA - CAVE - COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI - ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DI ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PREVISIONE DI UNA PENA PECUNIARIA FISSA (L. CINQUE MILIONI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - IRRILEVANZA DELLE EVENTUALI DIFFERENZE TRA I CASI RIENTRANTI NELLA PREVISIONE NORMATIVA - FINALITA' DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTOSTANTI ALL'ATTIVITA' DI CAVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. non puo' dirsi violato dalla previsione, nell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, per l'esercizio non autorizzato, riguardo ai giacimenti minerari da cava, dell'attivita' di escavazione, della pena pecuniaria fissa di L. 5 milioni. Il limite della non arbitrarieta' che il legislatore, pur nella discrezionalita' che gli va riconosciuta in ordine a tale criterio di determinazione delle sanzioni e' tenuto ad osservare, risulta infatti rispettato dalla norma censurata, con la quale non si e' inteso imporre una valutazione omogenea per fatti di diversa gravita', ma di garantire una graduazione della sanzione in funzione esclusiva del termine entro il quale va adempiuto l'ordine di sospensione (e cioe' di un elemento oggettivo dell'illecito), di guisa che la sanzione di cinque milioni prevista per il caso di ottemperanza immediata viene aumentata della meta' nel caso in cui si adempia con ritardo. E d'altra parte eventuali differenze fra i casi rientranti nella previsione normativa non appaiono di tale rilievo da imporre diversificazioni nelle sanzioni, atteso che la oggettiva esistenza e consistenza del pericolo che si intende evitare e' sufficientemente definita dalla trasgressione al dovere di astensione in difetto della relativa autorizzazione, la cui funzione preventiva e' indispensabile per la salvaguardia degli interessi pubblici sottostanti all'attivita' di cava. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma secondo, legge Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127). - Riguardo agli interessi pubblici alla cui tutela sono ordinati i poteri della P.A. di autorizzazione e di sospensione delle attivita' escavative, v. S. nn. 218/1988, 9/1973, 7/1982, 79/1993 e 148/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte