Ordinanza 160/1994 (ECLI:IT:COST:1994:160)
Massima numero 20610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 21/04/1994; Pubblicazione in G. U. 27/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 160/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DENUNCIATO MANCATO ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE DALL'ITALIA E RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE ED AL PROCESSO PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2    co. 1  p. I

legge  04/08/1955  n. 848  art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)  04/11/1950  n. 0  art. 0