Sentenza 162/1994 (ECLI:IT:COST:1994:162)
Massima numero 20536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 162/94. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI MILITARE O CIVILE INVALIDO DI GUERRA DECEDUTO PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE (INFERMITA' ASCRIVIBILE DALLA SECONDA ALLA OTTAVA CATEGORIA DELLA TABELLA A) CHE HANNO DETERMINATO L'INVALIDITA' - DIRITTO A PENSIONE - CONDIZIONI - DURATA ALMENO ANNUALE DEL RAPPORTO O NASCITA DI PROLE - INDEBITO CONDIZIONAMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE IN CUI LA ESCLUSIONE DELLA RIVERSIBILITA' E' STATA RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 162/94. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI MILITARE O CIVILE INVALIDO DI GUERRA DECEDUTO PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE (INFERMITA' ASCRIVIBILE DALLA SECONDA ALLA OTTAVA CATEGORIA DELLA TABELLA A) CHE HANNO DETERMINATO L'INVALIDITA' - DIRITTO A PENSIONE - CONDIZIONI - DURATA ALMENO ANNUALE DEL RAPPORTO O NASCITA DI PROLE - INDEBITO CONDIZIONAMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE IN CUI LA ESCLUSIONE DELLA RIVERSIBILITA' E' STATA RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono gia' state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' - il trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma". La decisione adottata risponde altresi' all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneita' di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, gia' citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono gia' state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' - il trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma". La decisione adottata risponde altresi' all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneita' di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, gia' citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte