Sentenza 164/1994 (ECLI:IT:COST:1994:164)
Massima numero 20283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20279  20280  20281  20282  20284  20285


Titolo
SENT. 164/94 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INDENNITA' SOSTITUTIVA - VALORE CONVENZIONALE RISULTANTE DA ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI - RIVALUTAZIONE MONETARIA AI FINI DEL COMPUTO NEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI - POTERE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 333 del 1992, escludendo che il valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva di mensa - fissato dalla contrattazione collettiva - sia rivalutabile 'ope iudicis', non incide sul potere giudiziale di controllo della congruita' della retribuzione, il quale si riferisce al trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, e non gia' a singole componenti di esso, quale l'indennita' sostitutiva del servizio mensa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992). - v. massima precedente (e, ivi, richiamo giurisprudenziale). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte