Sentenza 245/2021 (ECLI:IT:COST:2021:245)
Massima numero 44365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
30/11/2021; Decisione del
30/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga, per un triennio, della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale nella parte delimitata da successiva legge regionale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Lombardia - Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga, per un triennio, della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale nella parte delimitata da successiva legge regionale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 28, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020 - come delimitato nel suo ambito di applicazione - dall'art. 20, comma 2, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 -, che proroga la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza. La disposizione regionale impugnata dal Governo, che deve ricondursi alla materia legislativa concorrente del governo del territorio, introduce una disciplina difforme da quella di principio statale dettata nello svolgersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con gli artt. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come conv., e 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, come conv. La difformità investe l'oggetto della proroga, la sua durata e le modalità con cui essa opera, posto che l'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 ne ha eliminato l'automatismo, subordinandola alla richiesta dell'interessato, nonché alla perdurante compatibilità del titolo oggetto di proroga con gli strumenti urbanistici approvati o adottati. Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l'introduzione di un regime regionale difforme.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 28, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020 - come delimitato nel suo ambito di applicazione - dall'art. 20, comma 2, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 -, che proroga la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza. La disposizione regionale impugnata dal Governo, che deve ricondursi alla materia legislativa concorrente del governo del territorio, introduce una disciplina difforme da quella di principio statale dettata nello svolgersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con gli artt. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come conv., e 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, come conv. La difformità investe l'oggetto della proroga, la sua durata e le modalità con cui essa opera, posto che l'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 ne ha eliminato l'automatismo, subordinandola alla richiesta dell'interessato, nonché alla perdurante compatibilità del titolo oggetto di proroga con gli strumenti urbanistici approvati o adottati. Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l'introduzione di un regime regionale difforme.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
07/08/2020
n. 18
art. 28
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte