Sentenza 164/1994 (ECLI:IT:COST:1994:164)
Massima numero 20284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20279  20280  20281  20282  20283  20285


Titolo
SENT. 164/94 F. - LAVORO (RAPPORTO DI) - SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - INDENNITA' SOSTITUTIVA - VALORE CONVENZIONALE RISULTANTE DA ACCORDI O CONTRATTI COLLETTIVI - COMPUTABILITA' NEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI INDIRETTI O DIFFERITI - ASSERITA ESCLUSIONE, NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE ABBIA SCELTO DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA - ERRONEITA' DI TALE ASSUNTO - INSUSSISTENZA DELLA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In base all'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 aprile 1966 ed alla prassi applicativa di esso, i lavoratori che scelgono di usufruire del servizio di mensa aziendale non perdono il diritto a che l'importo convenzionale dell'indennita' sostitutiva sia incluso nella base di calcolo delle voci retributive, indirette o differite; onde - contrariamente all'assunto del giudice 'a quo' - nessuna disparita' di trattamento sussiste, sotto tale profilo, rispetto ai lavoratori che scelgono di non avvalersi del servizio mensa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte